Ticino
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Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino
Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino (1997)
articoli / §§ 7 Uguaglianza, anche a proposito della convinzione religiosa o filosofica 8 II lett. b La libertà di coscienza e di religione è garantita 8 II lett. l Diritto di petizione 8 II lett. m La libertà dei genitori di curare l'educazione religiosa e morale secondo le proprie convinzioni 8 III Limitazione dei diritti individuali 9a Divieto di dissimulazione del proprio viso 15 I I compiti pubblici possono essere assolti da altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico 23 Vigilanza sugli enti di diritto pubblico 24 Comunità religiose 56 Informazione 70 lett. f Il Consiglio di Stato vigila sulle autorità dei Comuni e degli altri enti pubblici e ne coordina l'attività nei limiti fissati dalla legge 71 II Attività legislativa: Il Consiglio di Stato può consultare i Comuni, i partiti politici ed altre organizzazioni -
Diritto di religione in senso stretto
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Dei decreti con riferimento al diritto di religione
articoli / §§ Legge sull’ordine pubblico (2015) 2 I lett. i Sono puniti che, intenzionalmente, dissimulano o coprono il viso su area pubblica o in luoghi, pubblici o privati, che offrono servizi al pubblico 2 II Il divieto di cui al capoverso 1 lettere i) e l) non si applica nel caso di uso di copricapi e di mezzi protettivi o difensivi consoni all’esercizio di una funzione pubblica o prescritti dalla legge o da altre norme particolari per motivi di salute, di sicurezza o di pratica sportiva, oppure in caso di usi e costumi locali in occasione di feste e manifestazioni religiose, culturali, artistiche, ricreative o commemorative
Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici (2016) Legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (1997) 15 Diritti: La persona straniera carcerata ha diritto al rispetto delle sue convinzioni religiose Regolamento della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (1997) 11 Assistenza spirituale Regolamento sulla protezione della popolazione (2017) 13 II Il Dipartimento si avvale di servizi coordinati, segnatamente dell'assistenza spirituale Legge sulla protezione dei dati personali (1987) 2 II Campo d'applicazione: Anche gli istituti di diritto pubblico e i loro organi 4 II Le informazioni sulle opinioni o sulle attività religiose sono considerate dati personali meritevoli di particolare protezione Regolamento di applicazione alla legge cantonale sulla protezione dei dati personali (2000) Legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali (1999) 7 II Eccezioni ai principi dell'elaborazione di dati: I dati relativi alle convinzioni religiose o ad altre convinzioni possono essere raccolti e archiviati Legge organica comunale (1987) 193a Convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici o privati 193b Mandati di prestazione a enti pubblici o privati 193c Il comune può costituire enti di diritto pubblico con propria personalità giuridica, anche con la collaborazione di altri enti pubblici e di privati Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (1995) 73 Chiusura degli uffici: Gli uffici governativi sono chiusi il sabato, la domenica e i giorni festivi riconosciuti Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (1988) 2 lett. c La legge non si applica alle persone giuridiche di carattere ecclesiastico istituite dal diritto pubblico cantonale ed ai loro organi e dipendenti Legge sul notariato (2013) 23 I lett. b Incompatibilità: La funzione di notaio è incompatibile con qualsiasi impiego o funzione – ad eccezione dei mandati – a carattere permanente o duraturo stipendiato o retribuito dagli enti di diritto pubblico 50 Se l'atto interessa una Parrocchia, il fatto di essere membri, non impedisce al notaio, né ai testimoni o all'interprete di cooperarvi Legge di procedura per le cause amministrative (2013) 1 I Campo di applicazione: Anche le decisioni di Autorità parrocchiali 7 II Conflitti tra gli enti pubblici sono decisi dal Consiglio di Stato 8 Pretese di risarcimento di privati contro gli enti di diritto pubblico sono devolute al giudice civile 80 lett. a Contro le decisioni delle autorità parrocchiali è dato ricorso al Consiglio di Stato Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (1911) 35 Enti comunitativi: Tra l'altro le parrocchie e le fondazioni ecclesiastiche hanno la personalità giuridica e l'esercizio dei diritti civili in conformità della relativa legislazione particolare 75b I I consultori matrimoniali-familiari devono garantire il rispetto della coscienza e delle convinzioni etiche e religiose degli utenti 99b Le cose appartenenti al demanio pubblico, tra l'altro le parrocchie, sono disciplinate dalle rispettive leggi organiche e dai regolamenti locali Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (2010) 4 I Prestazioni, come l'assistenza spirituale, sono sostanzialmente eseguite con personale proprio 4 II Una libera scelta delle persone che eseguono tali prestazioni non è possibile Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (2007) 38 Religiosa: Possibilità di assistere ai servizi previsti e di tenere i testi necessari Legge della scuola (1990) 1 III L'insegnamento rispetta la libertà di coscienza 23 Insegnamento religioso 58 I Diritti degli allievi: Rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (2018) 8 Docenti di istruzione religiosa Regolamento della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (1996) 8 Assenze degli allievi 11 Sospensione di allievi 13 I lett. b Le scuole possono essere chiuse in occasione di ricorrenze civili o religiose locali Regolamento della scuola media (2018) 21 Assenze 37 I Per i corsi di istruzione religiosa cattolica le sezioni vengono di regola accorpate in gruppi d’insegnamento di 25 allievi al massimo quando gli allievi iscritti sono meno dei 4/5 degli allievi di una sezione. I corsi di istruzione religiosa evangelica si svolgono per gruppi d’insegnamento pluriclasse, è autorizzata la creazione di un secondo gruppo d’insegnamento se vi sono almeno 7 allievi iscritti in tutte le sezioni o 15 allievi iscritti per ciclo biennale Allegato Piano orario settimanale: In ogni classe è riservata un'ora d'insegnamento religioso
55 IV lett. h La religione come una disciplina dell'opzione complementare57 II L’insegnamento religioso cattolico o evangelico è facoltativo70 IV Il settore di studio delle scienze umane ed economiche comprende anche l’insegnamento religioso80 IV Le note dell’insegnamento religioso non contano ai fini della promozione81 II lett. d Attestato di maturità: La nota dell'insegnamento religioso è iscritta separatamente89 Insegnamento religioso96 Le note finali riguardano le discipline obbligatorie, l’insegnamento religioso e i corsi complementari99 IV Attestato di maturità commerciale: La nota dell'insegnamento religioso è iscritta separatamenteLegge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (1989) 17 II Gli operatori sanitari non possono subordinare la concessione o l'esecuzione di prestazioni sanitarie urgenti a condizioni religiose 18 Obiezione di coscienza dell'operatore sanitario 19 I Diritto all'assistenza spirituale Direttiva del Dipartimento della sanità e della socialità sui Servizi di “Emergenza e Pronto Soccorso” (categoria A, 2007) n. 5.6 lett. b Convenzioni con strutture laiche e religiose di supporto/sostegno Direttiva del Dipartimento della sanità e della socialità sui Servizi di “Emergenza e Pronto Soccorso” (categoria B, 2007) n. 5.5 lett. b Convenzioni con strutture laiche e religiose di supporto/sostegno Regolamento della Legge per le famiglie (2005) 62 II lett. d Affidamento di minorenni a terzi: La convenzione comprende in particolare chi prende le decisioni relative all'educazione religiosa Sussidi per l'esercizio: Nell'erogare le prestazioni sussidiate gli enti beneficiari, non devono operare discriminazioni a carattere religioso Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (2010) 1 I La presente legge ha lo scopo di promuovere, coordinare e disciplinare le attività degli enti che operano a favore delle persone anziane. 1 II lett. a Il Cantone persegue tale scopo tramite la concessione di contributi ad enti di diritto pubblico e di diritto privato che svolgono attività a favore delle persone anziane nel quadro della presente legge 24 II lett. b Il Consiglio degli anziani deve essere aconfessionale Regolamento di applicazione della Legge edilizia (1992) 37 I lett. a Rumori di cantiere: Riguardo particolare nelle vicinanze di chiese e cimiteri Legge sulle commesse pubbliche (2001) Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (2006) 2 lett. b Anche le parrocchie sono dei committenti assoggettati alla Legge sulle commesse pubbliche Legge di espropriazione (1971) 2 II Il Cantone può conferire il diritto di espropriazione agli enti di diritto pubblico Legge sugli impianti pubblicitari (2007) 3 II Gli impianti esposti in occasioni straordinarie come manifestazioni religiose sottostanno a semplice comunicazione al Municipio Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (1987) 16 II Il trasporto di materiale è pure escluso le domeniche e nei giorni festivi parificati alle domeniche Legge sulla protezione dei beni culturali (1997) 4 Istituzioni culturali riconosciute 6 II Scambio di informazioni con l'Autorità ecclesiastica 26 III Alienazioni: Per i beni destinati al culto, resta riservato l'art. 10 della legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'Amministrazione dei beni ecclesiastici Regolamento sulla protezione dei beni culturali (2004) 1 II Gli utensili e gli oggetti di culto sono considerati beni culturali mobili 5 I Collaborazione con le parrocchie 5 III L'Ufficio dei beni culturali prende contatto con la Curia vescovile e i consigli parrocchiali Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (2009) Legge di applicazione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio e della legge federale sul lavoro a domicilio (2011) 6 Giorni festivi ufficiali Legge tributaria (1994) 65 lett. c Le Parrocchie sono esenti dall'imposta 65 lett. f Le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità sono esenti dall'imposta 65 lett. g Le persone giuridiche che perseguono fini di culto sono esenti dall'imposta 126 lett. c Le Parrocchie sono esenti dall'imposta sugli utili immobiliari 154 lett. c Le Parrocchie sono esenti dall'imposta di successione e donazione Regolamento di applicazione della legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (1997) 13 Fondi con destinazione particolare: Gli edifici destinati ad attività sociali e al culto